Lo sapete che, nella dichiarazione dei redditi, si può detrarre una somma di denaro connessa ai canoni di locazione relativi all'abitazione principale?
Anche nell'Unico 2018 (redditi 2017) è possibile usufruire di questa detrazione: è l'Agenzia Entrate nella recente Circolare 7/E del 27 aprile 2018 a spiegarlo. 
A chi spetta la detrazione?
La detrazione spetta ai soggetti titolari di contratti di locazione per unità immobiliari utilizzate come abitazione principale. La detrazione riguarda i contratti:
- a canone libero;
- a canone convenzionale;
- stipulati da giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni;
- stipulati dai lavoratori dipendenti in occasione di trasferimenti per motivi di lavoro.
Si ha diritto alla detrazione anche se non si pagano imposte?
A differenza di altre detrazioni di imposta, questa detrazione spetta a tutti, anche a coloro che non pagano imposte e quindi non avrebbero un credito da recuperare. "Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita nell’ordine delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta (DM 11 febbraio 2008)." - scrive l'Agenzia Entrate.
Qual è l'ammontare della detrazione spettante agli inquilini?
A coloro che hanno stipulato contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, pari a:
- euro 300 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera euro 15.493,71;
- euro 150 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) è superiore a euro 15.493,71 ma non a euro 30.987,41.
A chi spetta la detrazione se il contratto di locazione è intestato a più inquilini?
La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale. Facciamo un esempio: nel caso di marito e moglie cointestatari del contratto di locazione, la detrazione spetta nella misura del 50 per cento ciascuno in relazione al loro reddito.
Cambia la detrazione se il contratto è "in regime convenzionale"?
Se il contratto di locazione è "a regime convenzionale", cioè se è stipulato a norma dell’art. 2, comma 3, e dell’art. 4, commi 2 e 3, della legge n. 431 del 1998, spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, pari a:
- euro 495,80 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera euro 15.493,71;
- euro 247,90 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.
E per i giovani? A quale detrazione hanno diritto?
La detrazione è massima per i giovani che hanno tra i 20 ed i 30 anni. Infatti, ai giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni che hanno stipulato un contratto di locazione ai sensi della legge n. 431 del 1998, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali la medesima è stata adibita ad abitazione principale, di euro 991,60. La detrazione spetta solo se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non è superiore a euro 15.493,71. E la detrazione spetta solo per i primi tre anni del contratto.
Vi è anche una detrazione per i lavoratori "in trasferta"?
Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi spetta, a determinate condizioni, una detrazione forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, pari a:
- euro 991,60 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera euro 15.493,71;
- euro 495,80 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.
La residenza deve essere stata trasferita nei 3 anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione. La detrazione spetta per i primi tre anni dalla data di variazione della residenza.

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MARIO CLERICUZIO, Autore del libro "Il Coraggio di Fare Impresa", disponibile su IBS e su AMAZON.