Alcuni clienti ci chiedono spiegazioni in merito alle novità riguardanti le rimanenze di magazzino per le ditte in contabilità semplificata. La questione evidentemente non è semplice e conviene, dunque, fare un po' di chiarezza.
Ormai tutti sanno che dal 2017 per le imprese in contabilità semplificata il reddito fiscale non tiene conto delle rimanenze finali di magazzino, in quanto vige il principio di "cassa" al posto di quello di "competenza".
Il 2017 è stato il primo anno di applicazione di questo nuovo sistema e la norma, per questo esercizio, prevede che il reddito "è ridotto delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio di competenza".
In sostanza, le rimanenze finali 2016 rappresenteranno un costo deducibile per il 2017, mentre le rimanenze finali 2017 non verranno considerate.
Conseguenza? Le imprese in contabilità semplificata per cassa, nel 2017, avranno una perdita fiscale se hanno grandi rimanenze finali nell'anno 2016.
Quindi nessuna indicazione delle rimanenze nelle scritture contabili?
Eh no....l'Agenzia Entrate ha chiarito che le imprese in contabilità semplificata “per cassa” sono comunque obbligate ad annotare il valore delle rimanenze di fine anno, riportando nei registri IVA ovvero in un apposito prospetto di dettaglio le quantità, il valore ed i criteri di valutazione usati per determinare la consistenza di magazzino.
In sede di dichiarazione dei redditi, poi, si dovranno indicare comunque le rimanenze nel quadro RG e nel prospetto degli Studi di Settore.
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MARIO CLERICUZIO, Autore del libro "Il Coraggio di Fare Impresa", disponibile su IBS e su AMAZON.