L'articolo 17 del Dl 119/2018 prevede che i commercianti al minuto dovranno memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi giornalieri relativamente alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi rese. 
Da quando decorre tale obbligo?
L'obbligo è decorrente dal 1.7.2019 per i contribuenti che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro e dal 1.1.2020 per gli altri soggetti, cioè coloro che hanno un volume d'affari annuo inferiore.
Recentemente il "Decreto Crescita" ha stabilito due cose importanti:
- Innanzitutto è stato posto a 12 giorni il termine di trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia tramite i registratori telematici. Quindi, fermo restando l'obbligo di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi, il contribuente ha la possibilità di trasmettere i corrispettivi entro 12 giorni.
- Inoltre è stato stabilito che per il primo semestre non si applicheranno sanzioni in caso di trasmissione dei corrispettivi all’Agenzia entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Quindi c'è una sorta di moratoria fino al 31 dicembre 2019 per i soggetti con volume d'affari oltre i 400mila euro e fino al 30 giugno 2020 per gli altri soggetti.
Chi è esonerato dall'obbligo di invio dei corrispettivi telematici all'Agenzia entrate?

Con il D.M. 10.5.2019 il MEF ha individuato una serie di casi di esonero dall'obbligo, ferma restando in capo ai soggetti esonerati la possibilità di scegliere di memorizzare ed inviare comunque i dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.
Ecco alcuni casi di esonero:
- Cessioni di tabacchi
- Cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli che applicano il regime speciale di cui all’art. 34, comma 1, DPR n. 633/72
- Cessioni e prestazioni esenti di cui all’art. 22, comma 1, n. 6, DPR n. 633/72: operazioni esenti IVA ex art. 10, comma 1, nn. da 1 a 5, 7, 8, 9, 16 e 22 (operazioni di natura finanziaria, prestazioni rese da biblioteche, musei, gallerie e monumenti)
-somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni
I contribuenti forfettari dovranno trasmettere i corrispettivi telematici?
I contribuenti in regime forfettario (che abbiano un volume d'affari inferiore ai 65mila euro) potranno continuare ad emettere scontrino o ricevuta fiscale normalmente.
Chi emette ricevute fiscali, come deve comportarsi?
Dal 1 luglio 2019 o dal 1 gennaio 2020 i contribuenti che rilasciano ricevuta fiscale non potranno più farlo e dovranno dotarsi di un registratore fiscale che trasmetta telematicamente all'Agenzia Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri oppure dovranno emettere fattura elettronica.

CONSIGLIAMO PERTANTO A TUTTI I CLIENTI CHE NON SONO IN REGIME FORFETTARIO E CHE DOVRANNO, QUINDI, ADEGUARSI ALL'OBBLIGO DI INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI DI CONTATTARE AL PIU' PRESTO E COMUNQUE ENTRO IL MESE DI NOVEMBRE 2019 LA DITTA CHE HA INSTALLATO A SUO TEMPO IL REGISTRATORE DI CASSA. A CHI FINORA HA EMESSO RICEVUTE FISCALI, INVECE, CONSIGLIAMO DI DOTARSI DI UN REGISTRATORE DI CASSA TELEMATICO E, COMUNQUE, CONTATTARE IL NOSTRO STUDIO PER GLI APPROFONDIMENTI DEL CASO.

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MARIO CLERICUZIO, Autore del libro "Il Coraggio di Fare Impresa", disponibile su IBS e su AMAZON.