Proseguiamo, con questa seconda news (dopo quella relativa ai canoni di locazione), l'excursus sulle spese che possono essere portate in detrazione nel modello di Dichiarazione dei redditi.
Analizziamo oggi le detrazioni relative alle spese di istruzione.
Quali spese possono essere detratte?
Innanzitutto va ricordato che è possibile detrarre le spese relative alla frequenza di:
-scuola dell’infanzia, ovvero la cosiddetta “scuola materna”;
- scuola del primo ciclo di istruzione, ovvero la “scuola elementare” e la “scuola media”;
- scuola secondaria di secondo grado, anche definita “scuola superiore”.
La circolare n. 7 del 27 aprile 2018.
C'è una circolare dell'Agenzia Entrate, la n. 7 del 27 aprile 2018, la quale spiega che rientrano tra le spese di istruzione detraibili:
- i contributi volontari od obbligatori per la frequenza della scuola
- le spese sostenute per le mense scolastiche ed i servizi integrativi come il doposcuola
- l'assicurazione scolastica
- le spese per le gite
Tutte queste spese, per poter essere detratte, devono essere documentate con ricevuta o quietanza di pagamento (ad esempio bollettino postale).
Non si possono invece detrarre le spese per il trasporto scolastico, i libri, la cancelleria, ecc.
La misura massima di detrazione è di euro 717,00.
Le spese universitarie.
Ci sono poi le spese per la frequenza universitaria: anche queste vanno detratte in dichiarazione dei redditi e riguardano sia le spese sostenute per le università statali sia quelle per le università private, ma queste ultime solo nel limite stabilito da un apposito decreto ministeriale.
Sia le spese universitarie sia quelle di istruzione sono detraibili nella misura del 19%.

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MARIO CLERICUZIO, Autore del libro "Il Coraggio di Fare Impresa", disponibile su IBS e su AMAZON.