Ricordate la cosiddetta "Manovra correttiva” che ha modificato profondamente la disciplina della detrazione dell’IVA a credito delle fatture e delle bollette doganali? Mancavano ancora i chiarimenti dell'Agenzia Entrate....ed il 17 gennaio, con la circolare n. 1/E, tali chiarimenti sono arrivati.
In sintesi, l’Agenzia evidenzia che per esercitare la detrazione devono esserci due condizioni:
− l'Iva deve essere esigibile (quindi l'operazione deve essere stata effettuata);
− si deve possedere la fattura (presupposto, per così dire, formale).
Il momento in cui in capo all’acquirente o committente si verificano i due requisiti sopra riportati è il momento a partire dal quale si può annotare la fattura nel registro degli acquisti ed operare la detrazione dell’IVA a credito.
E fino a quanto si può operare la detrazione?
L'Agenzia Entrate, nella circolare del 17 gennaio, scrive: "il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell’anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile, annota il medesimo – ai sensi del citato art. 25, primo periodo – in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza"
In parole povere....facciamo qualche esempio:
- Prendiamo una fattura ricevuta nel 2018 e relativa ad un acquisto di un bene che è stato consegnato nel 2017: l’annotazione nei registri Iva può essere fatta al massimo entro il 30 aprile 2019, giorno nel quale scade la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2018.
- Prendiamo invece una fattura ricevuta nel 2017 e relativa ad un acquisto di un bene che è stato consegnato nel 2017: l’annotazione nei registri Iva può essere fatta al massimo entro il 30 aprile 2018, giorno nel quale scade la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2017. L'IVA a credito confluirà nel saldo della dichiarazione Iva del 2017.
Le nuove disposizioni valgono per tutte le fatture e le bollette doganali emesse a partire dal 1 gennaio 2017.
Attenzione quindi: le fatture datate 2017 e ricevute nel 2017 devono essere annotate entro il 30 aprile di quest'anno....e devono confluire nella dichiarazione IVA del 2017, altrimenti l'IVA a credito non si può più detrarre!!

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MARIO CLERICUZIO, Autore del libro: "Il Coraggio di Fare Impresa", disponibile su IBS e su AMAZON.