A decorrere dall’1.1.2018, ai commercianti è fatto divieto “omaggiare” le borse / sacchetti ai propri clienti. L’addebito al cliente dell’importo deciso dal commerciante:

– va indicato nello scontrino;

– va assoggettato ad IVA tramite lo scorporo ovvero la “ventilazione” del corrispettivo.

La novità riguarda in particolare i commercianti di generi alimentari (per i sacchetti dei prodotti alimentari), ma anche i commercianti di altri generi non alimentari (per le borse con cui vengono poi trasportati i prodotti acquistati). Le borse in plastica non possono essere distribuite gratuitamente e “il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite”.

Consigliamo di:

– informarsi dal proprio fornitore di imballaggi se i sacchetti sono a norma oppure no e se eventualmente occorre cambiare imballaggio

– adeguare il registratore di cassa in quanto l’ammontare del sacchetto deve essere indicato in scontrino.

La norma non riguarda i sacchetti in carta.

Come sempre accade, vi sono eventuali sanzioni pesanti per chi non si adegua alla normativa.

STUDIO DOTT. MARIO CLERICUZIO – Via Deportati Ebrei n. 4 – 12037 SALUZZO (CN)