Proseguiamo in questo approfondimento, l'analisi della Legge n. 213/2023, conosciuta come Finanziaria 2024, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023.

Aumento dell'aliquota della cedolare secca per le locazioni brevi

La Finanziaria 2024 prevede un aumento dell'aliquota della cedolare secca per le locazioni brevi di immobili, portandola dal 21% al 26%. Questa modifica si applica alle locazioni di durata inferiore ai 30 giorni, una tipologia di affitto che sta guadagnando popolarità, specialmente nelle aree urbane e turistiche. L'obiettivo di questo adeguamento è di equilibrare la tassazione delle locazioni brevi con quelle tradizionali a lungo termine, aumentando le entrate fiscali senza disincentivare questo mercato in crescita.

La normativa specifica che l'aumento dell'aliquota della cedolare secca al 26% si applica solo per le locazioni brevi di almeno due appartamenti. Nel caso di locazione breve di un solo appartamento, si mantiene l'aliquota del 21%. Per le locazioni non brevi, l'aliquota rimane invariata al 21%. Inoltre, se si possiedono più immobili in locazione breve e si opta per la cedolare secca, si può scegliere liberamente a quale immobile applicare l'aliquota ridotta del 21%, decisione da indicare nel modello REDDITI.

Esclusione dei titoli di Stato dall'ISEE

Nella determinazione dell'ISEE, è confermata l'esclusione fino a un valore complessivo di € 50.000 per due categorie specifiche: i titoli di Stato definiti nell'articolo 3 del DPR n. 398/2003 e i prodotti finanziari di raccolta del risparmio che godono della garanzia dello Stato per il rimborso. Questa disposizione mira a escludere determinati asset finanziari dal calcolo dell'ISEE per considerarne la natura e l'obiettivo di investimento a basso rischio.

La cessione di immobili dopo lavori con detrazione al 110%

La Legge Finanziaria 2024 introduce nuove disposizioni sulla tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che hanno beneficiato della detrazione del 110% per lavori di ristrutturazione. Queste nuove regole stabiliscono che le plusvalenze ottenute da tali vendite saranno tassate separatamente, con criteri e aliquote specifiche. Questo mira a garantire un trattamento fiscale appropriato per gli immobili valorizzati attraverso significativi interventi di ristrutturazione sostenuti con incentivi fiscali.

La normativa specifica che, per gli immobili ristrutturati con la detrazione del 110% e ceduti entro 5 anni dalla conclusione dei lavori, se il contribuente ha optato per lo sconto in fattura o cessione del credito, le spese relative a tali interventi non sono considerate nei "costi inerenti al bene" per la determinazione della plusvalenza. Invece, se il contribuente ha scelto di beneficiare direttamente della detrazione del 110% in dichiarazione dei redditi, le spese per i lavori eseguiti possono essere incluse nei costi inerenti

Se invece gli interventi sono conclusi da più di 5 anni, si considera il 50% di queste spese. Inoltre, per immobili acquisiti o costruiti da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione è rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo.

Obbligo di assicurazione per eventi calamitosi

Le imprese italiane o con stabile organizzazione in Italia, registrate nel Registro Imprese, sono obbligate a stipulare entro il 31.12.2024 polizze assicurative per coprire danni a beni specifici (terreni, fabbricati, impianti, ecc.) causati da eventi catastrofali (sismi, alluvioni, ecc.). Il mancato rispetto di questa norma influisce sull'assegnazione di contributi pubblici, specialmente in caso di calamità. L'obbligo non riguarda immobili con abusi edilizi. Le assicurazioni possono offrire questa copertura direttamente, in coassicurazione, o in forma consortile.

ESENZIONE IMU IMMOBILI DI ENTI NON COMMERCIALI

La Finanziaria 2020 stabiliva che sono esenti IMU gli immobili posseduti e utilizzati dagli Enti non commerciali. Ora La Finanziaria 2024 dispone che l'esenzione IMU per gli immobili di enti non commerciali, come definiti nell'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 504/92, si estende agli immobili concessi in comodato a tali enti, a condizione che siano utilizzati esclusivamente per attività non commerciali (assistenziali, previdenziali, sanitarie, ecc.). Gli immobili sono considerati "utilizzati" per queste attività anche se temporaneamente inattivi, purché non vi sia una cessazione definitiva della loro destinazione strumentale.

dott. Mario Clericuzio - Dottore Commercialista e Revisore Legale