La Legge n. 213/2023, conosciuta come Finanziaria 2024, è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023. Questa legge rappresenta un importante documento normativo, entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2024, e introduce una serie di novità di rilievo nel campo fiscale.

Presentiamo qui di seguito una prima sintesi dei provvedimenti contenuti nella Legge Finanziaria 2024.

Welfare Aziendale nella Finanziaria 2024: Ampliamento dei Benefici

Nella Finanziaria 2024, specificatamente nei commi 16 e 17, è stata introdotta una novità significativa riguardante il welfare aziendale. In deroga a quanto previsto dall'art. 51, comma 3, del TUIR, per l'anno 2024, non concorreranno a formare il reddito di lavoro dipendente i seguenti:

  1. Valore dei Beni Ceduti/Servizi Prestati: Il limite per la non imponibilità dei beni ceduti o dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti è stato elevato. Mentre precedentemente il limite era fissato a €258,23 per periodo d’imposta, per il 2024, questo limite è stato portato a €1.000. Questo significa che i lavoratori potranno beneficiare di un valore maggiore di beni o servizi senza che questi concorrano a formare il loro reddito imponibile.
  2. Somme Erogate/Rimborsate per Pagamenti Effettuati dai Lavoratori: Anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro ai lavoratori per il pagamento di determinati servizi non concorreranno a formare il reddito, nel limite complessivo di €1.000.

Questa modifica rappresenta un incremento sostanziale del beneficio fiscale legato al welfare aziendale, offrendo alle imprese un ulteriore strumento per incentivare e sostenere i propri dipendenti attraverso benefici non monetari.

Rivalutazione di Terreni e Partecipazioni nella Finanziaria 2024

La Finanziaria 2024 introduce specifiche disposizioni per la rivalutazione di terreni e partecipazioni. Queste disposizioni riguardano sia terreni che partecipazioni posseduti a titolo di proprietà o usufrutto, inclusi quelli negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Le seguenti condizioni sono da rispettare:

  1. Data di Possesso: I terreni e le partecipazioni devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2024. Tali beni non devono essere detenuti in regime d'impresa, ma da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali, e enti non commerciali.
  2. Termini per la Rivalutazione: È stato stabilito il termine del 30 giugno 2024 per adempiere a due importanti passaggi:
    • La redazione e l'asseverazione della perizia di stima.
    • Il versamento dell'imposta sostitutiva, fissata al 16%. Questo pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione o come prima rata di un massimo di tre rate annuali di pari importo.

Queste disposizioni offrono un'opportunità di rivalutazione fiscale che può avere implicazioni significative per i detentori di tali beni, influenzando sia la valutazione degli asset che la pianificazione fiscale.

Aumento della Ritenuta sui Bonifici per Interventi Edilizi e di Risparmio Energetico

La Finanziaria 2024, nel suo comma 88, stabilisce l'aumento della ritenuta che le banche e le Poste sono tenute ad applicare sui bonifici per ristrutturazione dall'8% all'11%. Questa ritenuta si applica ai bonifici effettuati per spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio o per misure di risparmio energetico. Importante notare che l'aumento della ritenuta diviene effettivo a partire dall'1 marzo 2024.

Aggiornamenti su IVIE e IVAFE nella Finanziaria 2024: Dettaglio delle Percentuali

La Finanziaria 2024 ha introdotto delle modifiche significative nelle imposte IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili situati all'Estero) e IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all'Estero), come delineato nel comma 91:

  1. IVIE (Imposta sugli Immobili all'Estero): L'aliquota IVIE è stata aumentata dallo 0,76% all'1,06%. Questo incremento rappresenta un cambiamento rilevante per i contribuenti che detengono immobili all'estero, incidendo significativamente sulla quantità di imposta dovuta.
  2. IVAFE (Imposta sulle Attività Finanziarie all'Estero): È stata confermata la misura dell'imposta IVAFE fissata al 4‰ (permille) annuo del valore effettivo dei prodotti finanziari, se questi sono detenuti in Stati o territori con un regime fiscale privilegiato, individuati dal DM del 4 maggio 1999.

Queste modifiche rappresentano un'evoluzione importante nella tassazione delle proprietà e degli investimenti detenuti all'estero, richiedendo una riconsiderazione delle strategie di pianificazione fiscale per i contribuenti interessati.

ISCRO a Regime dal 2024: Dettagli e Requisiti

La Finanziaria 2024, nei suoi commi da 142 a 155, conferma l'introduzione a regime dell'ISCRO dal 2024. Questa indennità è destinata ai soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano attività di lavoro autonomo secondo quanto previsto dall'art. 53 comma 1 del TUIR. L'ISCRO è stata concepita per fornire un supporto economico ai lavoratori autonomi, contribuendo alla loro stabilità finanziaria in periodi di incertezza o difficoltà.

Per accedere all'ISCRO, i beneficiari devono soddisfare specifici requisiti:

  1. Non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto.
  2. Non devono essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie.
  3. Non devono essere beneficiari dell'Assegno di Inclusione come definito dal DL n. 48/2023.

Inoltre devono avere alcuni requisiti specifici:

  1. Requisiti di Reddito: Deve essere prodotto un reddito di lavoro autonomo nell'anno precedente alla domanda inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo degli ultimi due anni. In alternativa, il reddito dichiarato nell'anno precedente non deve superare €12.000, annualmente aggiornato in base all'indice ISTAT.
  2. Regolarità Contributiva: È necessario essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.
  3. Durata della Partita IVA: I richiedenti devono avere una partita IVA attiva da almeno 3 anni per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale.

Procedura di Domanda: Per ottenere l'indennità, è necessario presentare all'INPS una domanda telematica entro il 31 ottobre di ogni anno di fruizione.

Calcolo dell'Indennità: L'indennità è pari al 25% della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei due anni precedenti all'anno della domanda. È erogata per sei mesi, senza accreditare contribuzione figurativa, e varia tra un minimo di €250 e un massimo di €800 al mese.

dott. Mario Clericuzio - Dottore Commercialista e Revisore Legale