La Legge n. 213/2023, conosciuta come Finanziaria 2024, è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023. Questa legge rappresenta un importante documento normativo, entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2024, e introduce una serie di novità di rilievo nel campo fiscale.
Presentiamo qui di seguito una prima sintesi dei provvedimenti contenuti nella Legge Finanziaria 2024.
Welfare Aziendale nella Finanziaria 2024: Ampliamento dei Benefici
Nella Finanziaria 2024, specificatamente nei commi 16 e 17, è stata introdotta una novità significativa riguardante il welfare aziendale. In deroga a quanto previsto dall'art. 51, comma 3, del TUIR, per l'anno 2024, non concorreranno a formare il reddito di lavoro dipendente i seguenti:
- Valore dei Beni Ceduti/Servizi Prestati: Il limite per la non imponibilità dei beni ceduti o dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti è stato elevato. Mentre precedentemente il limite era fissato a €258,23 per periodo d’imposta, per il 2024, questo limite è stato portato a €1.000. Questo significa che i lavoratori potranno beneficiare di un valore maggiore di beni o servizi senza che questi concorrano a formare il loro reddito imponibile.
- Somme Erogate/Rimborsate per Pagamenti Effettuati dai Lavoratori: Anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro ai lavoratori per il pagamento di determinati servizi non concorreranno a formare il reddito, nel limite complessivo di €1.000.
Questa modifica rappresenta un incremento sostanziale del beneficio fiscale legato al welfare aziendale, offrendo alle imprese un ulteriore strumento per incentivare e sostenere i propri dipendenti attraverso benefici non monetari.
Rivalutazione di Terreni e Partecipazioni nella Finanziaria 2024
La Finanziaria 2024 introduce specifiche disposizioni per la rivalutazione di terreni e partecipazioni. Queste disposizioni riguardano sia terreni che partecipazioni posseduti a titolo di proprietà o usufrutto, inclusi quelli negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Le seguenti condizioni sono da rispettare:
- Data di Possesso: I terreni e le partecipazioni devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2024. Tali beni non devono essere detenuti in regime d'impresa, ma da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali, e enti non commerciali.
- Termini per la Rivalutazione: È stato stabilito il termine del 30 giugno 2024 per adempiere a due importanti passaggi:
- La redazione e l'asseverazione della perizia di stima.
- Il versamento dell'imposta sostitutiva, fissata al 16%. Questo pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione o come prima rata di un massimo di tre rate annuali di pari importo.
Queste disposizioni offrono un'opportunità di rivalutazione fiscale che può avere implicazioni significative per i detentori di tali beni, influenzando sia la valutazione degli asset che la pianificazione fiscale.
Aumento della Ritenuta sui Bonifici per Interventi Edilizi e di Risparmio Energetico
La Finanziaria 2024, nel suo comma 88, stabilisce l'aumento della ritenuta che le banche e le Poste sono tenute ad applicare sui bonifici per ristrutturazione dall'8% all'11%. Questa ritenuta si applica ai bonifici effettuati per spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio o per misure di risparmio energetico. Importante notare che l'aumento della ritenuta diviene effettivo a partire dall'1 marzo 2024.
Aggiornamenti su IVIE e IVAFE nella Finanziaria 2024: Dettaglio delle Percentuali
La Finanziaria 2024 ha introdotto delle modifiche significative nelle imposte IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili situati all'Estero) e IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all'Estero), come delineato nel comma 91:
- IVIE (Imposta sugli Immobili all'Estero): L'aliquota IVIE è stata aumentata dallo 0,76% all'1,06%. Questo incremento rappresenta un cambiamento rilevante per i contribuenti che detengono immobili all'estero, incidendo significativamente sulla quantità di imposta dovuta.
- IVAFE (Imposta sulle Attività Finanziarie all'Estero): È stata confermata la misura dell'imposta IVAFE fissata al 4‰ (permille) annuo del valore effettivo dei prodotti finanziari, se questi sono detenuti in Stati o territori con un regime fiscale privilegiato, individuati dal DM del 4 maggio 1999.
Queste modifiche rappresentano un'evoluzione importante nella tassazione delle proprietà e degli investimenti detenuti all'estero, richiedendo una riconsiderazione delle strategie di pianificazione fiscale per i contribuenti interessati.
ISCRO a Regime dal 2024: Dettagli e Requisiti
La Finanziaria 2024, nei suoi commi da 142 a 155, conferma l'introduzione a regime dell'ISCRO dal 2024. Questa indennità è destinata ai soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano attività di lavoro autonomo secondo quanto previsto dall'art. 53 comma 1 del TUIR. L'ISCRO è stata concepita per fornire un supporto economico ai lavoratori autonomi, contribuendo alla loro stabilità finanziaria in periodi di incertezza o difficoltà.
Per accedere all'ISCRO, i beneficiari devono soddisfare specifici requisiti:
- Non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto.
- Non devono essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie.
- Non devono essere beneficiari dell'Assegno di Inclusione come definito dal DL n. 48/2023.
Inoltre devono avere alcuni requisiti specifici:
- Requisiti di Reddito: Deve essere prodotto un reddito di lavoro autonomo nell'anno precedente alla domanda inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo degli ultimi due anni. In alternativa, il reddito dichiarato nell'anno precedente non deve superare €12.000, annualmente aggiornato in base all'indice ISTAT.
- Regolarità Contributiva: È necessario essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.
- Durata della Partita IVA: I richiedenti devono avere una partita IVA attiva da almeno 3 anni per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale.
Procedura di Domanda: Per ottenere l'indennità, è necessario presentare all'INPS una domanda telematica entro il 31 ottobre di ogni anno di fruizione.
Calcolo dell'Indennità: L'indennità è pari al 25% della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei due anni precedenti all'anno della domanda. È erogata per sei mesi, senza accreditare contribuzione figurativa, e varia tra un minimo di €250 e un massimo di €800 al mese.
dott. Mario Clericuzio - Dottore Commercialista e Revisore Legale