Dal 1° gennaio 2025 è ufficialmente entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, frutto di un ampio processo di revisione condotto dall’ISTAT per adeguare la nomenclatura italiana a quella europea, la cosiddetta NACE Rev. 2.1. L’aggiornamento – che ha comportato l’introduzione di nuovi codici, la soppressione di altri e la modifica di numerosi titoli – mira a garantire maggiore coerenza nella rilevazione statistica, nell’elaborazione dei dati amministrativi e nella gestione degli adempimenti fiscali.
A livello operativo, l’adozione effettiva da parte delle imprese e delle amministrazioni pubbliche è fissata al 1° aprile 2025. A partire da tale data, i nuovi codici ATECO devono essere utilizzati negli atti e nelle dichiarazioni fiscali, pur senza necessità di comunicazioni di variazione dati da parte dei soggetti interessati. Il processo di aggiornamento è infatti curato direttamente dalle Camere di Commercio, che provvederanno d’ufficio alla riclassificazione delle imprese iscritte al Registro Imprese.
QUALI SONO LE PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE CON LA NUOVA CLASSIFICAZIONE ATECO?
La nuova classificazione ATECO 2025 rappresenta un aggiornamento strutturale significativo rispetto alla versione precedente (ATECO 2007 – aggiornamento 2022). Il numero complessivo dei codici è salito a 3.257, a seguito dell’introduzione di 1.070 nuovi codici, dell’eliminazione di 970 codici preesistenti e della modifica di 1.428 titoli.
In sintesi, le principali modifiche riguardano:
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Riorganizzazione della struttura gerarchica: le sezioni sono aumentate da 21 a 22, le classi da 615 a 651, le sottocategorie da 1.241 a 1.290. Le divisioni invece sono scese da 88 a 87, mentre le categorie sono rimaste invariate (920).
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Ridefinizione dei contenuti di molti codici: ad uno stesso codice ATECO già esistente può ora corrispondere un contenuto diverso rispetto alla versione precedente, con implicazioni rilevanti per la corretta classificazione delle attività.
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Nuove attività riconosciute: sono stati inseriti codici specifici per attività emergenti o precedentemente non classificate in modo autonomo, come ad esempio l’influencer marketing (73.11.03), i servizi di toelettatura per animali da compagnia (96.99.13) o i trattamenti del corpo come lo shiatsu (86.99.01).
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Riorganizzazione settoriale: molte sezioni sono state ridefinite o ampliate. Ad esempio:
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La divisione 35 ora distingue tra produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e non rinnovabili.
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La sezione G è stata ridefinita per il commercio al dettaglio, introducendo una classificazione basata sul tipo di prodotto, e non più sul canale di vendita.
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Le attività immobiliari sono state scorporate dalla sezione Costruzioni e riunite nella nuova sezione M.
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È stata creata una nuova sezione K per le telecomunicazioni e i servizi informatici, separata da quella editoriale (nuova sezione J).
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Impatto sulle attività digitali: la classificazione NACE – e di riflesso l’ATECO 2025 – non distingue le attività svolte tramite canali digitali rispetto a quelle tradizionali, salvo eccezioni puntuali come nel caso dei servizi digitali di intermediazione o di influencer marketing.
ASPETTI OPERATIVI ED ADEMPIMENTI
Sebbene la nuova classificazione ATECO 2025 sia formalmente in vigore dal 1° gennaio 2025, la sua applicazione operativa decorre dal 1° aprile 2025, data a partire dalla quale:
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i contribuenti sono tenuti a utilizzare i nuovi codici ATECO 2025 negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate (salvo diversa indicazione nei modelli dichiarativi);
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le Pubbliche Amministrazioni, incluse le Camere di Commercio, adotteranno la nuova classificazione nelle proprie procedure statistiche, amministrative e fiscali.
Il processo di riclassificazione è effettuato d’ufficio dalle Camere di Commercio, senza necessità di alcun intervento da parte delle imprese iscritte al Registro Imprese. Durante una fase transitoria, le visure camerali riporteranno sia i nuovi codici ATECO 2025 che quelli precedenti.
Dal punto di vista fiscale, i soggetti IVA dovranno adottare i nuovi codici ATECO 2025 a partire dal 1° aprile 2025 per tutte le dichiarazioni e comunicazioni, inclusi i modelli IVA. Per il modello IVA 2025, in particolare:
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fino al 31 marzo 2025 doveva essere utilizzato il codice ATECO 2007;
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dal 1° aprile 2025 si può utilizzare il codice ATECO 2025, indicando però il codice “1” nella casella “Situazioni particolari” del frontespizio.
Infine, è stato confermato dall’Agenzia delle Entrate che non è previsto l’obbligo di comunicazione della variazione del codice attività, salvo i casi in cui ciò sia richiesto da normative specifiche (es. accesso a particolari agevolazioni come il credito d’imposta ZES Unica). In tali ipotesi, la comunicazione va effettuata tramite:
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ComUnica, per i soggetti iscritti al Registro Imprese;
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modelli AA7/10, AA9/12, AA5/6 o ANR/3, per i soggetti non iscritti.
COSA POSSIAMO FARE PER TE?
Lo Studio Clericuzio è a disposizione per supportare imprese e professionisti nell’interpretazione e nell’applicazione della nuova classificazione ATECO 2025. In particolare, offriamo:
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Verifica dell’esatta corrispondenza tra i codici ATECO precedenti e quelli aggiornati, anche tramite l’analisi della tabella di raccordo ufficiale ISTAT;
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Valutazione dell’adeguatezza del nuovo codice rispetto all’attività effettivamente svolta, al fine di garantire coerenza tra dati camerali, fiscali e statistici;
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Assistenza nella gestione di eventuali comunicazioni obbligatorie, qualora previste da normative settoriali o per l’accesso a benefici fiscali specifici;
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Aggiornamento della documentazione aziendale con riferimento ai nuovi codici attività.
La riclassificazione non rappresenta solo un adempimento tecnico, ma un’opportunità per riallineare la propria attività a una rappresentazione più precisa e aggiornata: siamo al vostro fianco per cogliere al meglio questa opportunità.
Per maggiori informazioni telefonaci al n. 0175 218991 o scrivici all'indirizzo e-mail studiomarioclericuzio@gmail.com
dott. Mario Clericuzio - Dottore Commercialista e Revisore Legale