Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato destinato alle persone fisiche che svolgono attività d’impresa, arti o professioni. Per accedervi, è necessario rispettare i requisiti di accesso previsti dall’art. 1, comma 54, della Legge 190/2014, ed evitare le cause di esclusione definite nel comma 57 della stessa legge.

L’applicabilità del regime deve essere verificata ogni anno per confermarne la permanenza. Il regime forfettario è riservato:

  • Ai soggetti già in attività, per i quali rappresenta il regime naturale, salvo opzione per il regime ordinario, che vincola per tre anni. Tuttavia, il passaggio dalla contabilità semplificata al forfetario non è soggetto a tale vincolo.
  • A chi avvia una nuova attività, indicando nel modello AA9 il codice “2” per segnalare l’adesione al regime forfetario.
REQUISITI PER ACCEDERE AL REGIME FORFETTARIO

Per applicare il regime forfetario, le persone fisiche che svolgono attività d’impresa, arti o professioni devono rispettare due requisiti principali riferiti all'anno precedente:

  • Limite di ricavi e compensi: non devono superare € 85.000, soglia in vigore dal 2022 per l’accesso al regime dal 2023.
  • Limite di spese per il lavoro: non devono superare € 20.000, senza necessità di ragguaglio ad anno (in vigore dal 2020 sulle spese del 2019).

Dal 2019 non esiste più il limite relativo al costo dei beni strumentali, ritenuto non coerente con il nuovo tetto di ricavi e compensi.

Modalità di calcolo del limite di ricavi e compensi

  • Si considerano in base al regime contabile adottato l'anno precedente (criterio di cassa o competenza di registrazione).
  • Non si conteggiano eventuali adeguamenti agli ISA applicati prima dell’ingresso nel regime.
  • In caso di più attività, si sommano i ricavi e compensi delle diverse attività svolte.
  • Si includono eventuali proventi da autoconsumo.
  • Nel primo anno di attività, i ricavi e compensi vanno ragguagliati all’anno solare.
LE CAUSE OSTATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL REGIME

Il regime forfetario non è applicabile a determinati soggetti che rientrano in specifiche cause di esclusione. Di seguito, le principali situazioni che impediscono l’accesso al regime.

1. Soggetti che adottano regimi speciali IVA

Sono esclusi coloro che applicano regimi speciali IVA, tra cui:

  • Agricoltura, pesca e attività connesse (artt. 34 e 34-bis, DPR 633/72), tranne per gli agricoltori con soli redditi fondiari.
  • Vendita di sali e tabacchi, commercio di fiammiferi (art. 74, DPR 633/72).
  • Editoria, servizi di telefonia pubblica, rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, DPR 633/72).
  • Intrattenimenti, giochi e altre attività soggette a imposta sugli spettacoli (DPR 640/72).
  • Agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, DPR 633/72).
  • Agriturismo (art. 5, comma 2, Legge 413/91).
  • Vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, DPR 600/73).
  • Rivendita di beni usati, oggetti d’arte, antiquariato o collezione (art. 36, DL 41/95).
  • Agenzie di vendita all’asta di oggetti d’arte e antiquariato (art. 40-bis, DL 41/95).

2. Soggetti non residenti

Sono esclusi dal regime i non residenti, salvo coloro che risiedono in un Paese UE o aderente allo Spazio Economico Europeo e che percepiscono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo.

3. Soggetti che effettuano specifiche operazioni

Non possono accedere al forfetario coloro che esercitano in via esclusiva o prevalente:

  • Cessioni di immobili (art. 10, n. 8), DPR 633/72).
  • Cessioni di mezzi di trasporto nuovi (art. 53, DL 331/93).

4. Partecipazione in società o imprese

Non possono accedere al regime coloro che:

  • Sono soci di società di persone o collaboratori di un’impresa familiare.
  • Partecipano a associazioni professionali.
  • Controllano direttamente o indirettamente una SRL (trasparente o non trasparente) che svolge un’attività riconducibile alla loro.

Partecipazione in società di persone

L’esclusione si applica se il soggetto possiede la partecipazione al 1° gennaio dell’anno in cui intende applicare il regime.

  • Se la partecipazione è ricevuta per successione, non opera la causa ostativa se viene ceduta entro la fine dell’anno.

Partecipazione in SRL

L’esclusione si verifica se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

  1. Il soggetto controlla direttamente o indirettamente la società (partecipazione superiore al 50% o controllo di fatto ex art. 2359 Cc). Il controllo si considera anche se detenuto da coniuge o familiari (parenti fino al 3° grado, affini fino al 2° grado).
  2. L’attività economica della SRL è riconducibile a quella del contribuente forfetario. Il criterio adottato dall’Agenzia delle Entrate prevede che:
    • L’attività è considerata riconducibile se rientra nella stessa sezione ATECO 2007 e se il forfetario fornisce beni/servizi deducibili dalla SRL.
    • Non vi è ostacolo se le attività appartengono a sezioni ATECO differenti.

A differenza delle società di persone, la verifica della partecipazione in SRL va effettuata a fine anno, perché solo in quel momento è possibile verificare l’effettiva esistenza di operazioni tra forfetario e SRL.

5. Attività prevalente per l’ex datore di lavoro

Il regime è escluso per coloro che esercitano attività d’impresa o lavoro autonomo prevalentemente per il datore di lavoro attuale o degli ultimi due anni (salvo pratica professionale obbligatoria).

  • La prevalenza si verifica se i ricavi/compensi superano il 50% del totale e viene accertata a fine anno.
  • Eccezione: la causa non si applica ai liberi professionisti iscritti ad albi/registri, se contestualmente dipendenti di un’azienda con più di 250 lavoratori e con part-time tra il 40% e il 50%, rispettando i requisiti previsti dall’art. 17, Legge 203/2024.

6. Soglia di reddito da lavoro dipendente o pensione

Sono esclusi dal regime coloro che, nell’anno precedente, hanno percepito redditi da lavoro dipendente, pensione o assimilati superiori a € 35.000, per verificare l’accesso nel 2025.

La verifica non è rilevante se il rapporto di lavoro è cessato nell’anno precedente. Secondo l’Agenzia delle Entrate, la cessazione deve avvenire entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

Per maggiori informazioni telefonaci al n. 0175 218991 o scrivici all'indirizzo e-mail studiomarioclericuzio@gmail.com

dott. Mario Clericuzio - Dottore Commercialista e Revisore Legale